Appaltatore

L’ appaltatore è quella figura che assume l’incarico dei lavori e lo esegue. Questi deve poter realizzare il lavoro affidatogli organizzando e gestendo capitali, macchine, operai. Egli deve eseguire l’opera secondo quanto stabilito, e dunque, in conformità ai relativi progetti e contratti. Se i lavori non sono conformi alle prescrizioni tecniche o hanno materiali diversi da quelli stabiliti, l’appaltatore deve demolirli e far ricominciare i lavori a proprie spese.

Una volta che il collaudo viene approvato dalla committenza, l’appaltatore è liberato dalle responsabilità, perché il collaudo implica il riconoscimento della conformità dell’opera alle condizioni contrattuali ed alle regole dell’arte e quindi alla sua accettazione. La liberazione dell’appaltatore non è piena ed assoluta, infatti, in capo a questi resta comunque la responsabilità decennale.

Cosa può fare, però, il committente? Egli può effettuare una denuncia all’appaltatore in merito alle difformità o i vizi entro 60 giorni dalla scoperta, chiedere che le difformità o vizi siano eliminati a carico dell’appaltatore oppure che il prezzo sia proporzionalmente diminuito, ad eccezione del risarcimento del danno nel caso di colpa dell’appaltatore.

L’appaltatore provvede, inoltre, alla rimozione dal cantiere dei materiali rifiutati, fornendone altri, anche se già in opera o sostituendoli con altri idonei, nonché demolendo le opere stesse e ricostruendole secondo le specifiche tecniche richieste. Sono a carico dell’appaltatore tutti gli oneri conseguenti.

Negli appalti pubblici non possiamo evitare il sub-appalto quindi nelle imprese l’appaltatore, ovvero colui che vince la gara, è l’impresa affidataria, i sub-appaltatori si chiamano imprese esecutrici. Va ricordato che tra le imprese esecutrici ci può anche essere la stessa impresa affidataria.

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