L'art. 90 co. 8 dice "no" all'esclusione dei progettisti

Il progettista non viene escluso automaticamente dalla fase di affidamento dell’appalto o della concessione, se dimostra che la sua partecipazione alla progettazione non comporta un vantaggio tale da falsare la concorrenza con gli altri operatori. Ciò è quanto previsto dalla modifica introdotta col disegno di legge Europea 2013-bis, approvato in via preliminare il 20 settembre scorso dal Consiglio dei ministri per adeguare la normativa italiana agli obblighi imposti dall’Ue. Sappiamo che sono state aperte nei confronti dell’Italia delle procedure contenziose e pre-contenziose. Assieme a questo, il Consiglio dei ministri ha approvato preliminarmente anche il disegno di legge di delegazione europea 2013-bis.

Il ministro per gli Affari Europei, Enzo Moavero Milanesi, ha spiegato che con tali atti il Governo ha riaffermato operativamente la volontà di ridurre l’alto numero di procedure di infrazione al diritto UE.

Il fatto che in Italia le norme non siano pienamente in vigore, crea ai cittadini una lesione nei diritti.

Art. 90, comma 8 del Codice Appalti

Il Codice dei Contratti all'articolo 90 disciplina la “progettazione interna ed esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici”. Il comma 8 prevede che “Gli affidatari di incarichi di progettazione non possono partecipare agli appalti o alle concessioni di lavori pubblici, nonché agli eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbiano svolto la suddetta attività di progettazione; ai medesimi appalti, concessioni di lavori pubblici, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all'affidatario di incarichi di progettazione. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall'articolo 2359 del codice civile. I divieti di cui al presente comma sono estesi ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti”.

Le modifiche introdotte dal ddl Europea 2013-bis

Il disegno di legge Europea 2013-bis ha sostituito le parole: “partecipare agli appalti o alle concessioni di lavori pubblici, nonché agli eventuali subappalti o cottimi” con le seguenti: “essere affidatari degli appalti o delle concessioni di lavori pubblici, nonché degli eventuali subappalti o cottimi”.

Inoltre, dopo il comma 8 è aggiunto il comma 8-bis, il quale prevede che “I divieti di cui al comma 8 non si applicano laddove i soggetti ivi indicati dimostrino che l’esperienza acquisita nell’espletamento degli incarichi di progettazione non sia tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori.”.

Il disegno di legge Europea 2013-bis e quello di delegazione europea 2013-bis saranno inviati alla Conferenza Stato-Regioni, la quale darà il suo parere nella sessione europea. Dopodichè, i due Ddl saranno di nuovo sottoposti al Consiglio dei ministri, per l'approvazione definitiva e quindi inviati al Parlamento per completare l'iter legislativo.

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