Muri perimetrali condominiali
Per quanto riguarda il principio di comproprietà dellâintero muro perimetrale dellâedificio condominiale, ricordiamo che ogni condomino può apportare modifiche che gli garantiscono unâutilità aggiuntiva circa gli altri condomini, purchè, però, non si limiti il diritto allâuso del muro degli altri condomini, non venga alterata la destinazioni e queste modifiche non pregiudichino il decoro architettonico dellâedificio.
Lâapertura di un varco tra il proprio appartamento ed unâaltra unità immobiliare, sempre di proprietà del condomino, ma in un diverso edificio condominiale, costituisce un uso illegittimo.
Bisogna ricordare che i muri perimetrali di un edificio condominiale devono essere utilizzati esclusivamente per servire lâedificio stesso, al quale appartengono e che, per tale funzione e destinazione possono essere sfruttati dal condomino solo per godere della parte di edificio di sua proprietà esclusiva. Se non vi è il consenso degli altri condomini, essi non possono essere utilizzati per lâutilità di un altro immobile che non faccia parte del Condominio. Questo provocherebbe, infatti, la costituzione di servitù tra Condomini attigui, che può essere realizzata mediante il consenso unanime dei compartecipanti.
La Cassazione ha poi spiegato che anche il muro perimetrale deve essere considerato comune, anche se non indicato espressamente dal legislatore.
La determinazione di un bene se, comune, o privato, avviene attraverso lâanalisi della funzione che questo svolge. Quella del muro perimetrale è di determinare la consistenza volumetrica dellâedificio, proteggendolo dagli agenti atmosferici e termici. Essi delimitano la superficie coperta e delineano la sagoma architettonica dellâedificio stesso.
Fortunatamente esistono delle regole ben precise utili a regolare il mercato immobiliare e gli edifici presenti