Responsabilità dell'Appaltatore

La Cassazione sulla responsabilità dell’appaltatore

La prima sezione civile della Corte di Cassazione, nell'ordinanza n. 7553/2018, ha ribadito, quanto già ripetutamente chiarito dalla Suprema Corte, che “l'appaltatore, dovendo assolvere al proprio dovere di osservare i criteri generali della tecnica relativi al particolare lavoro affidatogli (art. 1176, comma 2, cod. civ.), è obbligato a controllare, nei limiti delle sue cognizioni, la bontà del progetto o delle istruzioni impartite dal committente e, ove queste siano palesemente errate, può andare esente da responsabilità soltanto se dimostri di avere manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto ad eseguirle, quale nudus minister, per le insistenze del committente ed a rischio di quest'ultimo”. http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20180327/snciv@s10@a2018@n07553@tO.clean.pdf

Quindi, si conferma ancora una volta che, l'appaltatore può andare esente da responsabilità soltanto se dimostra di essere stato indotto ad eseguire le istruzioni errate impartite dalla committenza e altresì dimostri di aver manifestato tutto il proprio dissenso.

In mancanza di tale evidenza e prova l'appaltatore “è responsabile per i ritardi, le imperfezioni o i vizi dell'opera, senza poter invocare il concorso di colpa del progettista o del committente, né l'efficacia esimente di eventuali errori nelle istruzioni impartite dal direttore dei lavori (cfr. Cass. n. 23594 del 2017; Cass. n. 8016 del 2012; Cass. n. 821 del 1983)”.

Istruzioni del committente e responsabilità dell'appaltatore

Ma quando l'appaltatore si può ritenere esente?

Nello caso di specie, i ricorrenti (ndr. ossia la società appaltatrice) contestava la sentenza di colpevolezza decretata dalla Corte territoriale e la impugnata.

La sentenza aveva infatti ritenuto fondata anche la responsabilità dell'impresa esecutrice dei lavori, benchè i danni lamentati dagli originari attori, fossero dovuti alla sola erronea attività di progettazione, riconducibile nel caso di specie all'amministrazione comunale, ossia alla progettazione, difetti di progettazione che non erano anticipatamente conoscibili dall'impresa , quindi dall'appaltatore.

Nell'ordinanza 7553/2018 della Corte di Cassazione la responsabilità dell'appaltatore è "resa manifesta dall'imprudenza con la quale non si era approfondito il progetto originario [omissis] e nella totale omissione di qualsiasi precauzione [omissis ], nemmeno chiedendo al committente specifica variante qualora l'indagine geologica fosse stata troppo complessa per la struttura aziendale dell'appaltatore [omissis] ".

La Cassazione non concorda con l'impugnativa, evidenziando che l'appaltatore, è in ogni caso obbligato a controllare, nei limiti delle sue cognizioni, la bontà del progetto o delle istruzioni impartite dal committente o dalla Direzione dei Lavori e, ove queste siano palesemente errate, può andare esente da responsabilità soltanto se dimostri di avere manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto comunque ad eseguirle pertanto, in mancanza di tale prova, l'appaltatore è responsabile, senza poter invocare il concorso di colpa del progettista della Direzione Lavori o del committente, né l'efficacia dispensante di eventuali errori nelle istruzioni impartite dal direttore dei lavori.