Ripartizione delle spese condominiali e lastrico solare
Cosa succede nel caso in cui il lastrico solare non è utilizzato da tutti i condomini, ma è nella disponibilità di uno o alcuni di essi? Lâart. 1126 prevede che, in questa situazione, venga previsto un criterio di ripartizione delle spese che, in deroga a quanto stabilito dallâart. 1123, pone le somme necessarie a carico, per un terzo dei condomini che hanno in uso il lastrico e per due terzi degli altri (a seconda dei casi, tutti i condomini, oppure coloro cui il lastrico fornisce copertura.
La ratio della norma sta nel fatto che il carattere comune del lastrico solare, collegato alla funzione di copertura dell'edificio, non può venir meno. Lâutilizzo dei lastrici solari ad uso esclusivo deve essere equiparato a quello dei lastrici in proprietà esclusiva. Lâart. 1138 non richiama lâart.1126, per cui, questo può essere derogato dal regolamento di condominio, il quale può stabilire di dividere le spese in proporzione del valore millesimale degli appartamenti.
La Cassazione a Sezione Unite in cui si evince che l'obbligo di contribuire alle spese comuni sussiste anche nel caso di carente prestazione del servizio comune. L'interesse comune e alle innovazioni deliberate dalla maggioranza trova la sua fonte nella comproprietà delle parti comuni dell'edificio, ai sensi dellâart. 1123 comma 1 c.c.; se l'impianto centralizzato di riscaldamento non eroga sufficientemente calore, ciò non esonera, neanche dalle spese di esercizio dell'impianto, dato che il condomino non è titolare, nei confronti del condominio, di un diritto di natura, quindi, non vi può essere alcuna sottrazione dal contribuire alle spese allegando la mancata o insufficiente erogazione del servizio.
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Ripartizione delle spese condominiali