La tutela dei beni condominiali e Litisconsorzio

Se l’azione in giudizio viene promossa per tutelare i beni comuni, non serve la chiamata in giudizio di tutti i condomini. Immaginiamo il caso in cui la canna fumaria sia stata manomessa solo da uno dei proprietari degli appartamenti che fanno parte dell’edificio, la domanda di ripristino, in tal caso, può essere proposta anche da un solo condomine nei confronti dell’autore.

Ciò lo si apprende dalla sentenza n. 19329/2009, Corte di Cassazione, questa ha respinto la sentenza della Corte d’Appello, che aveva dichiarato che la domanda di ripristino dell’opera condominiale di proprietà comune doveva essere proposta nei confronti di tutti i condomini e non soltanto contro l’autore dell’abuso. La Corte ha, infatti, precisato che, quando il giudizio è instaurato a tutela della proprietà comune condominiale per eliminare opere illecite, il responsabile dell’attività contestata deve rispondere in maniera autonoma dell’abuso che gli è stato addebitato.

Si deve, inoltre, considerare legittima l’azione individuale che viene promossa da un solo condominio, a difesa del bene comune. Attraverso questa pronuncia, la Corte di Cassazione ha potuto distinguere tutti i casi in cui per i condomini si configura il litisconsorzio necessario, da quelli per cui, invece, non è previsto. I giudici hanno specificato che non rientrano nel litisconsorzio necessario, le liti in cui:si controverte fra condomini, per il diritto all’uso della cosa in comune;si verte sulla difesa dei diritti, anche reali, del condominio nei confronti di terzi; si agisce per tutelare la proprietà comune, con la rimozione degli abusi. Al contrario, il giudizio va promosso nei confronti di tutti i condomini. Vivere in un condominio è spesso un problema, ci si deve attenere a numerose regole di convivenza e di rispetto reciproco.