Il riclassamento catastale deve essere motivato

Il Riclassamento Cat...

Questo è quanto stabilito dalle sentenze dei giudici leccesi, la n. 536 del 24 giugno 2013 della Commissione tributaria provinciale di Lecce e la n. 223 dell’11 luglio 2013 del Tar Puglia, sede di Lecce.

Corrado Sforza Fogliani ritiene che queste sentenze siano dei riferimenti molto importanti in materia di inquadramento catastale degli immobili, da cui si può desumere l’entità dell’imposizione tributaria sugli stessi. Infatti, si vanno a collocare in una importante pronuncia della Corte di Cassazione, che ha portato ad un cambiamento, per cui. la motivazione dell’atto di riclassamento di un immobile potrebbe fermarsi a contenere l’indicazione della consistenza, della categoria e della classe attribuita dall’Ufficio.

Tale orientamento si fonda sull’argomento che la motivazione dell’atto di riclassamento catastale avrebbe l’esclusiva funzione di andare a definire l’ambito delle ragioni adducibili nella successiva fase contenziosa. Solo a tale fase, sarebbe riservata, nel pieno adempimento del diritto di difesa del contribuente, la verifica dell’effettiva correttezza dei parametri posti a base della riclassificazione eseguita.

Quanto, dunque, previsto, ha portato ad affermare il principio per il quale l’Agenzia delle Entrate deve far conoscere al contribuente quali sono i presupposti del riclassamento, andando dunque a specificare: a) se il mutato classamento si deve a trasformazioni specifiche subite dall’unità immobiliare (in tal caso vanno indicate); b) se il nuovo classamento segue ad una revisione dei parametri relativi alla microzona, dopo che vi siano stati significativi e concreti miglioramenti del contesto urbano, andando ad indicare l’atto con il quale tale revisione è stata effettuata.

Informatevi sempre per non incorrere in problemi in ambito immobiliare, la legge non ammette ignoranza.

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