Non esiste nessuna normativa che riguarda la regolamentazione del posto auto in condominio, pertanto vigono le decisioni stabilite in assemblea condominiale. Proprio per questo motivo le assegnazioni dei posti auto condominiali, spesso, sono motivo di diatriba tra i condomini, specie nel caso in cui lo spazio adibito al parcheggio delle auto non è sufficiente per tutti.
Per questo motivo è stato ritenuto opportuno legittimare le delibere assembleari in cui si dispone:
- divieto assoluto di parcheggio nel cortile condominiale
- limitazione del parcheggio nel cortile condominiale
- regolamentazione del parcheggio nel cortile condominiale
Queste delibere possono essere stabilite in sede assembleare ove ritenuto opportuno; se l’assemblea condominiale non ha deliberato nulla in merito, ogni condomino ha diritto di parcheggiare nel cortile a condizione che non impedisca agli altri di accedere alle parti comuni del condominio o che renda difficoltoso il passaggio nelle zone private o comuni.
A regolamentare la situazione sulla gestione dei posti auto condominiali elenchiamo diversi articoli del Codice Civile che fanno chiarezza sulla questione:
Art.1117
“Sono oggetto di proprietà comune(2) dei proprietari delle singole unità immobiliari dell'edificio, anche se aventi diritto a godimento periodico e se non risulta il contrario dal titolo(3):1) tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso comune, come il suolo su cui sorge l'edificio(4), le fondazioni, i muri maestri(5), i pilastri e le travi portanti, i tetti e i lastrici solari(6), le scale, i portoni di ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili(7) e le facciate; 2) le aree destinate a parcheggio nonché i locali per i servizi in comune, come la portineria, incluso l'alloggio del portiere, la lavanderia, gli stenditoi e i sottotetti destinati, per le caratteristiche strutturali e funzionali, all'uso comune(8); [...]”
Tale articolo stabilisce che le aree destinate al parcheggio fanno parte dei beni comuni e ciascun condomino ne esercita un diritto irrinunciabile proporzionale al valore dell’unità immobiliare di sua proprietà.
Art: 1130
L'amministratore, oltre a quanto previsto dall'articolo 1129 e dalle vigenti disposizioni di legge, deve: (2) disciplinare l'uso delle cose comuni e la fruizione dei servizi nell'interesse comune, in modo che ne sia assicurato il miglior godimento a ciascuno dei condomini;
Con questo articolo del Codice Civile si fa riferimento all'obbligo dell’amministratore di disciplinare l’uso e la fruizione dei beni comuni, compresa l’area di parcheggio condominiale e che eventuali limitazioni possono essere attuate solo mediante il voto unanime dell’assemblea condominiale.
Art.1150
“Nelle nuove costruzioni ed anche nelle aree di pertinenza delle costruzioni stesse, debbono essere riservati appositi spazi per parcheggi in misura non inferiore ad un metro quadrato per ogni dieci metri cubi di costruzione”
Questo articolo stabilisce l’obbligo di presenza di almeno un metro quadro di parcheggio ogni 10 metri cubi di fabbricato.
Norme sulla gestione del parcheggio cortile condominiale
Nel caso non ci fosse spazio per adibire posti auto per tutti i condomini si potranno organizzare turnazioni giornaliere, settimanali o mensili al fine di garantire il diritto all’uso dei posti auto. Tale turnazione dovrà essere stabilita in assemblea di condominio con voto di maggioranza.
Come detto in precedenza nessuna legge stabilisce i criteri di assegnazione dei posti auto condominiali, quindi tali decisioni saranno a discrezione dei condomini.
Se infatti si dispone di uno spazio maggiore è possibile assegnare i posti in più dando precedenza a chi ha più auto o in base ai millesimi di proprietà, tali parcheggi però dovranno essere ad uso esclusivo dei condomini, infatti un condomino non può affittare il posto auto all’interno del condominio né tanto meno modificare la destinazione d’uso. Il condomino che decide di affittare il posto auto a lui riservato potrà farlo esclusivamente se in sede assembleare raggiunge l’approvazione della maggioranza dei condomini.
Nel caso in cui un condomino non rispetti le regole del parcheggio nel cortile condominiale non possono essere chiamate le forze dell’ordine poiché nessuna legge viene infranta ma possono essere applicate sanzioni pecuniarie nei confronti di chi viola le decisioni dell’assemblea condominiale.
Al contrario, invece, possono intervenire le forze dell'ordine se un'auto viene danneggiata nel parcheggio condominiale o nel caso in cui ci fosse una auto senza assicurazione all'interno del parcheggio condominiale.