Impianti di protezione attiva, nella prevenzione antincendi

 La regola tecnica per gli impianti di protezione attiva, in materia di prevenzione antincendi

 Il 4 aprile è entrato in vigore il decreto 20 dicembre 2012 del Ministero dell'Interno il quale riguarda la “Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l'incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi”.

 Tale provvedimento riguarda la progettazione, costruzione, esercizio manutenzione degli impianti di protezione attiva contro gli incendi, installati nelle attività che sono soggette ai controlli per prevenire gli incendi quando previsti da regole tecniche in materia o se richieste dai Comandi provinciali dei Vigili del fuoco nell’ambito dei procedimenti di prevenzione incendi.

 Che cosa s’intende per impianti di protezione attiva? Si fa riferimento agli impianti di rivelazione, segnalazione allarme, controllo o estinzione, evacuazione di fumo e calore.

 A chi si applica il decreto? Esso si applica agli impianti di nuova costruzione e a quelli che già esistono alla data di entrata in vigore del decreto, nel caso in cui questi divengano oggetto di interventi che comportano la loro modifica sostanziale. Ovvero, in caso di trasformazione della tipologia dell’impianto originale o aumento della sua dimensione tipica oltre il 50% dell’originale, se non disposto diversamente.

 Nell'Allegato al decreto, che contiene la Regola tecnica, si stabilisce che, oltre alle disposizioni contenute nel decreto interministeriale 22 gennaio 2008, n. 37 e successive modificazioni, la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti regolamentati dal presente decreto devono essere eseguiti in conformità alla regola dell'arte e a quanto disposto ai successivi paragrafi 2.1, 2.2 e 2.3.

 Nell'Allegato al decreto, inoltre, viene indicata la documentazione tecnica per poter valutare i progetti, i controlli di prevenzione incendi e la documentazione inerente l'esercizio da presentare ai fini dei procedimenti di prevenzione incendi di cui al DPR n. 151/2011.

 L'Allegato prevede, inoltre, le disposizioni per le reti di idranti,per i sistemi automatici a pioggia tipo sprinkler e per gli impianti di rilevazione incendio e segnalazione allarme incendio, gli impianti di controllo del fumo e del calore e altri impianti di estinzione o controllo dell'incendio.

La sicurezza negli edifici è sicuramente un fattore importantissimo, non dobbiamo mai dimenticarlo ( spesso però succede ).