Possibile la cessione del credito corrispondente alle detrazioni 65%

Software per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per le spese di riqualificazione energetica di parti condominiali

L’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile il software con il quale i condomìni devono comunicare la cessione del credito dei condòmini ai fornitori, per le spese sostenute nel 2016. Il software è disponibile sia per utenti Mac che Windows e indipendentemente dal sistema operativo, per eseguire il software selezionare il link: ComunicazioneSRE

Con La legge di Stabilità 2016 (art. 1, comma 74, della legge 28 dicembre 2015 n. 208) si è concessa ai contribuenti la possibilità di cedere ai fornitori la detrazione, sotto forma di credito, nel caso in cui essi non possano fruire della detrazione del 65% spettante per interventi di riqualificazione energetica (la detrazione spetta fino a concorrenza dell’imposta lorda).

Il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 22 marzo 2016 ha definito le modalità di cessione del credito, specificando gli adempimenti che interessano sia il condominio sia i fornitori.

Soggetti interessati

La cessione del credito può essere effettuata dai soggetti che non sono tenuti al versamento dell’imposta sul reddito delle persone fisiche in quanto si trovano nella “no tax area“; si tratta dei possessori di redditi esclusi da imposizione ai fini IRPEF per espressa previsione o perché l’imposta lorda è assorbita dalle altre detrazioni (art. 13 del Tuir).

Ovvio che tali condizioni devono sussistere nel periodo d’imposta precedente a quello in cui sono sostenute le spese per gli interventi di riqualificazione.

La cessione può essere effettuata nei confronti dei fornitori dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi di riqualificazione energetica, le cui spese danno diritto alla detrazione d’imposta, che ricordiamo essere pari al 65%.

Credito cedibile

Il credito cedibile è dunque pari al 65% delle spese a carico del condòmino, in base alla tabella millesimale di ripartizione delle spese sostenute per la parte non ceduta sotto forma di credito dal condomìnio nell’anno 2016 mediante il bonifico bancario o postale.

Ai fini della cessione è necessario, inoltre, che il condomìnio abbia effettuato entro il 31 dicembre 2016 il pagamento delle spese corrispondenti alla parte non ceduta, sotto forma di credito, mediante l’apposito bonifico bancario o postale sempre nell’anno 2016.

La cessione del credito deve risultare dalla delibera assembleare che approva gli interventi di riqualificazione energetica o da specifica comunicazione inviata al condomìnio, il quale deve provvedere a comunicarla ai fornitori. A loro volta, i fornitori, comunicano in forma scritta, al condomìnio di accettare la cessione del credito a titolo di pagamento di parte del corrispettivo per i beni ceduti o i servizi prestati.

Entro il 31 marzo 2017 , il condomìnio comunica all’Agenzia delle Entrate i dati per consentire il controllo della cessione ed evitare indebite fruizioni. La comunicazione deve essere effettuata esclusivamente con modalità telematica, utilizzando il servizio Entratel o Fisconline. Il mancato invio della predetta comunicazione rende inefficace la cessione del credito.

A partire dal 10 aprile 2017, i fornitori potranno utilizzare in compensazione, mediante modello F24, il credito ceduto in 10 quote annuali , di pari importo.

Naturalmente la quota del credito che non è fruita nel periodo di spettanza deve essere riportata nei periodi d’imposta successivi e non può essere chiesta a rimborso.

Inoltre per le spese sostenute dal 2017 al 2021, la legge di Bilancio 2017 ha invece previsto nuovi criteri per la cessione del credito in relazione agli interventi condominiali di riqualificazione energetica e adeguamenti antisismici; ma l'attuazione ed i tempi di trasmissione dei relativi dati verranno indicati in un provvedimento ancora in corso di predisposizione.