Locazioni fabbricati: no esenzione Imu per periodo residuo

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In presenza di fabbricati di cui le imprese costruttrici sono in possesso, i quali sono destinati alla vendita e locati per una parte dell’anno, l’Imu sarà dovuta interamente per il periodo d’imposta, senza esentare il periodo residuo durante il quale l’immobile non è locato.

E’ stato quanto stabilito dal Dipartimento delle Finanze attraverso una risposta formulata dalla stampa specializzata a seguito di un incontro volto ad approfondire alcune tematiche fiscali “Telefisco 2014”, che si è tenuto il 30 gennaio.

Infatti, a partire dalla seconda rata 2013, e poi a decorrere dal 2014, in via permanente, non sono sottoposti ad imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, purché permanga questa destinazione e non siano locati, in ogni caso.

E’ poi, previsto, l’obbligo, a pena di decadenza dei benefici suddetti, di presentare la dichiarazione Imu andando ad utilizzare l’apposito modello, sul quale, con Decreto del Ministero dell’economia e finanze saranno effettuate le necessarie modifiche.

L’abolizione della seconda rata 2013 e l’esenzione a regime dal 2014 sono possibili esclusivamente se vi sono 3 condizioni: in bilancio i fabbricati devono essere classificati come “invenduti” tra le rimanenze; non devono essere locati; ci deve essere la presentazione della dichiarazione Imu per i suddetti fabbricati, a pena di decadenza dall’esenzione.

Relativamente al concetto di “fabbricato in ogni caso non locato”, è stato chiesto se l’esenzione dall’Imu possa essere applicata anche in queste ipotesi: fabbricato utilizzato in via temporanea dall’impresa costruttrice; fabbricato non locato per una parte dell’anno.

Il Dipartimento delle Finanze ha chiarito che è escluso ogni caso di locazione e utilizzazione, anche temporanea, da parte dell'impresa.

Troppa confusione e troppi probemi riguardo l'IMU, seplificare sarebbe utile a migliora i tanti problemi attuali.

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