Art. 1133 cc - Provvedimenti presi dall'amministratore

L’art 1133 cc rimasto illeso dalla riforma del 2012 ed in vigore dal 1942 stabilisce che:
I provvedimenti presi dall'amministratore nell'ambito dei suoi poteri [1130, 1131] sono obbligatori per i condomini. Contro i provvedimenti dell'amministratore è ammesso ricorso all'assemblea, senza pregiudizio del ricorso all'autorità giudiziaria nei casi e nel termine previsti dall'articolo 1137.
Come anticipato dall’articolo 1132 del cc il condomino non ha alcun diritto di bloccare una decisione e/o un provvedimento dell’amministratore nell’ambito dei suoi poteri, né tanto meno può pretendere che gli atti dell’amministratore non abbiano efficacia sulla sua persona.
L’art 1133 cc specifica che i provvedimenti presi dall’amministratore, se egli rimane nell’ambito dei suoi poteri (espressi nell’art. 1130 cc) sono obbligatori per tutti i condomini.
Per impugnare le decisioni dell’amministratore, i condomini possono ricorrere all’assemblea o nei termini della legge all'autorità giudiziaria.
Il ricorso all'assemblea non è soggetto ad alcuna limitazione ed è sempre attuabile, il ricorso all’autorità giudiziaria invece è possibile solo nel caso in cui si configura un illecito nei confronti della legge o del regolamento condominiale e deve essere richiesto entro 30 giorni dalla notizia del provvedimento.
Nel caso in cui il provvedimento non intralci alcuna legge o regolamento, l’unica strada possibile per il condomino è quella di ricorrere all’assemblea che ha la possibilità di annullare il provvedimento o di ratificarlo.
Nonostante sembri che la figura dell’amministratore sia fin troppo tutelata, ricordiamo che un buon amministratore dovrà essere equo, super partes e dovrà mettere sempre al primo posto il benessere e la serenità del condominio. Premesso ciò egli ha il potere si assumere provvedimenti obbligatori nei confronti di uno o più condomini, i quali a loro volta possono rivolgersi all’autorità giudiziaria se si sta commettendo un illecito, o impugnare il provvedimento e rivolgersi all’assemblea per constatare che i provvedimenti dell’amministratore siano sempre volti al rispetto delle leggi, del regolamento e che si metta in primo piano e si tuteli la pacifica convivenza.