Art. 1134 cc: Gestione di iniziativa individuale

L’art 1134 cc è uno degli articoli più semplici e difficilmente fraintendibile; modificato con la riforma con la legge 11 Dicembre 2012 n.220, l’art. 1134 del Codice Civile oggi stabilisce che:
Il condomino che ha assunto la gestione delle parti comuni senza autorizzazione dell'amministratore o dell'assemblea non ha diritto al rimborso, salvo che si tratti di spesa urgente [1110].
Questa normativa, rispetto a quella del 1942, ha mutato esclusivamente la forma; la parte “ha assunto la gestione delle parti comuni” ha sostituito la vecchia dicitura “ha fatto spese per le cose comuni”; nella sostanza però il concetto dell’art. 1134 non è cambiato.
Infatti il condomino ha la facoltà di intervenire nelle riparazioni degli spazi comuni ma, di conto, non è tenuto a farlo obbligatoriamente; perciò quello che viene specificato dall’art. 1134 del codice civile è che a qualsiasi condomino sprovvisto di autorizzazione dell’amministratore e/o dell’assemblea, che fornisce una manutenzione o una riparazione di una parte comune a sua spese, non è previsto alcun rimborso.
Le uniche spese per cui è previsto un rimborso nel caso in cui un condomino provvedesse autonomamente senza autorizzazione sono quelle indispensabili ed urgenti. (come previsto dall'art.1110 cc)
Per far chiarezza sull’ultimo punto è necessario definire l’accezione urgente e nello specifico il significato che l’articolo 1134 cc gli conferisce.
Si definiscono spese urgenti, tutte quelle spese che non possono essere rinviate senza che ne derivi un danno. Un esempio concreto può essere una tubatura rotta; se il tubo non viene riparato nell’immediato, la perdita d’acqua potrebbe portare ad un'infiltrazione di un muro o ad un allagamento; in questo caso il condomino è tenuto alla riparazione e avrà anche diritto al rimborso delle spese sostenute. E’ compito poi del condomino dimostrare che le spese effettuate da lui in anticipo e senza approvazione del condominio o dell’amministratore fossero indispensabili per evitare ulteriori danni alla struttura o alle parti comuni e che se avesse evitato l’intervento immediato per avvertire l’amministratore il danno sarebbe stato più grande.