Art 1137 cc - Impugnazione delibera condominiale

Art 1137 Cc - Impugn...

L’art. 1137 del Codice Civile dispone la possibilità di impugnazione di una delibera condominiale la quale è stata adottata in assemblea, nel caso in cui fosse contraria alla legge o al regolamento condominiale. 

Attraverso l’ art.1137 cc viene quindi specificato che tutte le delibere che non rispettino la legge o il regolamento possono essere impugnate a differenza delle altre che diventano effettivamente obbligatorie per tutti i condomini; vengono escluse però le delibere viziate da nullità e da nullità relativa.

L’art. 1137 cc stabilisce quindi che: 

Le deliberazioni prese dall'assemblea a norma degli articoli precedenti sono obbligatorie per tutti i condomini.

Contro le deliberazioni contrarie alla legge al regolamento di condominio ogni condomino assente, dissenziente o astenuto può adire l'autorità giudiziaria chiedendone l'annullamento nel termine perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data della deliberazione per i dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione della deliberazione per gli assenti.

L'azione di annullamento non sospende l'esecuzione della deliberazione, salvo che la sospensione sia ordinata dall'autorità giudiziaria.

L'istanza per ottenere la sospensione proposta prima dell'inizio della causa di merito non sospende né interrompe il termine per la proposizione dell'impugnazione della deliberazione. Per quanto non espressamente previsto, la sospensione è disciplinata dalle norme di cui al libro IV, titolo I, capo III, sezione I [669 bis ss. c.p.c.], con l'esclusione dell'articolo 669 octies, sesto comma, del codice di procedura civile.

L’art. 1137 del codice civile è stato modificato con la legge dell’11 Dicembre 2012 n. 220, nel quale viene aggiunto che può far ricorso anche un condomino assente o astenuto (nell’articolo precedente veniva citato solo il condomino dissenziente). Nel nuovo art. 1137 viene specificato anche il giorno da cui calcolare il termine perentorio di 30 giorni che verrà calcolato per gli astenuti ed i dissenzienti dalla data della deliberazione e per gli assenti dalla data di comunicazione della deliberazione.

Categorie di delibere invalide

 Detto ciò, viene fatta distinzione tra due diverse tipologie di delibere invalide ovvero:

  1. delibere inesistenti e nulle
  2. delibere impugnabili o annullabili 

Solo  alla seconda categoria è possibile applicare la disciplina dell’art.1137 del codice civile, in quanto le delibere inesistenti e nulle possono essere impugnabili in qualsiasi momento e da qualunque persona dimostri di averne interesse dimostrando l’illecito.

Per rientrare nella categoria delle delibere impugnabili tale delibera deve essere contro la legge o il regolamento condominiale; per impugnarle sarà necessario portarle dinnanzi all’autorità giudiziaria ordinaria entro 30 giorni dal giorno della delibera o in caso di assenza all’assemblea condominiale, entro 30 giorni dalla comunicazione della delibera. 

Tra le delibere lecitamente impugnabili più comuni troviamo sicuramente:

  • l’irregolare costituzione dell’assemblea;
  • delibere adottate con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento;
  • irregolarità nel procedimento di convocazione dell’assemblea;

Tutte le info  per impugnare una delibera

In questo periodo però un altro argomento sta facendo scalpore in merito all’argomento ed è l'impugnazione della delibera condominiale bonus 110 in quanto si sono create diversi dissidi tra i condomini in merito ai lavori da eseguire e sulla fattibilità e l’applicazione del bonus 110%.

Vediamo le domande più comuni sull’impugnazione delle delibere condominiali.

Chi può impugnare una delibera condominiale? 

Una decisione di assemblea condominiale non valida può essere impugnata da un condomino assente, dissenziente o astenuto. Tuttavia, prima di intraprendere un'azione legale, l'amministratore può decidere di annullarle.

Se un condomino non vuole partecipare al Superbonus cosa può fare?

Un'assemblea composta da almeno un terzo del valore dell'edificio in voti e da partecipanti che rappresentino la maggioranza può comunque approvare gli interventi che verranno in ogni caso eseguiti

Quanto tempo ho per impugnare una delibera condominiale?

Il termine per impugnare la delibera è di 30 giorni dalla data dell’assemblea condominiale in cui è stata deliberata; se il condomino era assente vengono calcolati 30 giorni dalla comunicazione della delibera.

Condividi questo articolo:

Articoli simili: