Immissioni e molestie ai nostri danni, dal fondo vicino

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Come comportarsi in caso di immissioni

Che cosa si può fare in caso di attività moleste ai nostri danni, da parte del vicino? (Fumi, rumori, sporcizia). Si tratta dei casi classici in materia di immissioni, disciplinati dall’art. 844 del c.c.

La norma prevede che:

Il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi.

Le esigenze della produzione, in questi casi (si pensi ad una discoteca, ad un bar, un ristorante) devono essere contemperate con quelle della produzione ma anche con quelle della proprietà. Se siete, dunque, vittime di immissioni quali rifiuti, esalazioni, fumi ecc. ecc, cosa dovete fare? E’ possibile intervenire dal punto di vista civile, penale e amministrativo.

Dal punto di vista civilistico, possiamo riferisci alle disposizioni che riguardano la normale tollerabilità. Si potrebbe, dunque, dire che il calpestio con scarpe normali, pur esistente, deve essere tollerato, si ha diritto di camminare nel proprio appartamento, mentre se il rumore diventa tale da impedire il sonno, a causa del riposo e del pavimento, la conclusione sarebbe diversa.

Competente in materia di immissioni è il Giudice di Pace, nonché anche la mediazione civile. Questo è vantaggioso perché questa seconda procedure è molto più veloce rispetto ad una adita innanzi al Tribunale. Inoltre, lo spazio di azione è maggiore in materia di conciliazione, mentre, se la situazione dovesse essere grave, si potrebbe comunque richiedere un intervento urgente, mediante ricorso ex art. 700 cod. proc. civ., ovvero un ricorso cautelare d’urgenza, procedimento che porta, però direttamente al Tribunale.

Se avete problemi con il vostro vicino per i problemi appena elencati ora sapete come procedere.

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