Agevolazione prima casa, nuova ordinanza dalla Cassazione

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Agevolazione prima casa, conta la destinazione d'uso o la classificazione catastale?

L' agevolazione prima casa è revocata se già si possiede un immobile accatastato con categoria A2.

Questo, in estrema sintesi quanto espresso dalla Cassazione con l'ordinanza 19255 del 2 agosto 2017.

Dalla Cassazione quindi nuovi chiarimenti in merito all'agevolazione prima casa: i benefici per l'acquisto della prima casa decadono qualora l'acquirente, alla data di stipula dell'atto, era già proprietario nello stesso Comune di un altro immobile ad uso ufficio, ma accatastato come A/2 (abitativa), anche se utilizzato come ufficio e non come abitazione.

Il caso

Nel caso di specie, un contribuente si è visto revocare dall'Agenzia delle Entrate le agevolazioni prima casa perchè, alla data di stipula dell'atto, era già proprietario di un altro immobile ubicato nello stesso Comune già accatastato come A2 seppur destinato ad ufficio professionale.

Il Fisco emetteva, quindi, gli avvisi di liquidazione per il recupero delle ordinarie aliquote Iva nonchè dell'imposta sostitutiva sulle operazioni di credito.

Presentato ricorso da parte del contribuente, in primo grado lo stesso vedeva accolte le sue richieste dai giudici.

Successivamente la CTR respingeva l'appello delle Entrate in quanto l'immobile di cui egli era già proprietario il contribuente risultava destinato ad uso ufficio, o meglio studio professionale, dunque l'acquisto di un altro immobile, nello stesso Comune, per uso abitativo, legittimava a godere delle agevolazioni prima casa. Inoltre, il contribuente sosteneva che la legge, tra i requisiti previsti, non si riferisse all'accatastamento dell'immobile , ma alla destinazione data all'immobile stesso.

Ordinanza della Cassazione

Giunto in Cassazione, i giudici accolgono il ricorso delle Entrate ribaltando i primi due gradi di giudizio.

Ai sensi dell'art. 1, nota II-bis del dpr 131/1986, per poter fruire dell'agevolazione prima casa sono condizioni necessarie:

  • avere la residenza nel territorio del comune ove è ubicato l'immobile da acquistare o di volerla stabilire entro 18 mesi dall'acquisto;
  • non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà , usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del Comune in cui è situato l'immobile da acquistare;
  • non essere titolare, neanche per quote, anche in regime di comunione legale, su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà , usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni.

Pertanto, in base all' orientamento giurisprudenziale (Cass. Sez. VI- 5, n. 25646/15; conf. n. 25521/16), non assume rilievo la situazione soggettiva del contribuente o il concreto utilizzo del bene, in quanto non viene più menzionato il requisito dell'idoneità dell'immobile, presente invece nella precedente formulazione della norma; ma solo il parametro oggettivo della classificazione catastale dell'immobile.

Sicchè non vi era ragione di annullare gli atti di liquidazione delle maggiori imposte dovute a seguito di decadenza dalle agevolazioni in questione.

Conclusioni

Osservano i giudici, che in tema di agevolazioni fiscali, ai fini della fruizione dei benefici per l'acquisto della "prima casa", sempre all'art. 1, nota seconda bis, tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986 (nel testo vigente ratione temporis) condiziona l'agevolazione alla non titolarità del diritto di proprietà "di altra casa di abitazione nel territorio del Comune ove è situato l'immobile da acquistare", senza più menzionare anche il requisito dell'idoneità dell'immobile, presente invece nella precedente formula ione della norma, di conseguenza , si ribadisce , non assume rilievo la situazione soggettiva del contribuente o il concreto utilizzo del bene, ma solo il parametro oggettivo della classificazione catastale dello stesso.

Nel caso in esame, al momento del rogito l'immobile già di proprietà del contribuente, destinato ad uso professionale, aveva una classificazione catastale abitativa A/2, servito tra l'altro da utenze per uso domestico.

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