Approvata Autorizzazione Paesaggistica Semplificata

Approvata Autorizzaz...

Approvazione da parte del Condiglio dei Ministri del DpR

Il 19/01 il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto, non ancora in vigore, recante il regolamento per l'individuazione degli interventi esonerati dall'autorizzazione paesaggistica e quelli invece che saranno sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata.

Il testo del DpR, ha accolto i suggerimenti depositati a settembre, contenuti nel parere del Consiglio di Stato, che suggeriva una disciplina di raccordo con il decreto "SCIA2" ( DECRETO LEGISLATIVO 25 novembre 2016, n. 222. Entrata in vigore del provvedimento: 11/12/2016 ) e le modifiche chieste invece ad ottobre dalle Commissioni parlamentari, con cui le camere chiedevano di limitare il ricorso alle conferenze dei servizi e di incentivare le Regioni che approvano i piani paesaggistici.

Quindi sostanzialmente il nuovo testo raccorderà l'Autorizzazione Paesaggistica Semplificata con il D.lgs. 222/2016 (cosidetto SCIA 2) e garantisce maggiori semplificazioni e liberalizzazioni alle Regioni che approvano i piani paesaggistici.

Negli Allegati il dettaglio degli interventi

Il decreto individua, nell’allegato A, gli interventi nonché le opere, in aree vincolate , esclusi dall'autorizzazione paesaggistica.
L'elenco si compone di 31 tipologie di opere e tra di esse ci sono, a titolo esemplificativo, i lavori per il consolidamento statico e il miglioramento della prestazione energetica che non comportano modifiche sostanziali, “morfotipologiche “ , ma anche le opere indispensabili per il superamento delle barriere architettoniche; l’integrazione e la sostituzione delle vetrine, la posa della fibra ottica, gli aumenti di altezza degli edifici fino a 50 centimetri e l’occupazione temporanea dei suoli anche a scopo di vendita.
Liberalizzata, anche l’installazione di tende chioschi, elementi ombreggianti, e opere stagionali per una durata inferiore a 120 giorni; mentre, per durate comprese tra 120 e 180 giorni si dovrà usare la procedura semplificata.

Quindi un elenco molto ampio e potrebbe dare spazio ad interventi che a posteriori potrebbero rivelarsi invece sostanziali, soprattutto nei centri storici, nonché in ambiti di particolare pregio architettonico – naturalistico, in cui anche la sostituzione di una vetrina, potrebbe, il condizionale è d'obbligo, non essere di poca importanza per il contesto.

Nell’Allegato B, che è costituito da un elenco ancora più ampio di interventi possibili, del DpR, ci sono invece gli interventi considerati ad impatto lieve, che usufruiscono di una procedura semplificata.
Si va dagli interventi antisismici a quelli di miglioramento energetico o che comportano innovazioni nelle caratteristiche morfologiche dell’edificio, anche sui prospetti, come pure interventi per la realizzazione di tettoie e porticati ; come pure di demolizione e ricostruzione.

Il Governo ha quindi accolto, anche la richiesta di snellire l’istanza di rinnovo dell’autorizzazione paesaggistica in essere. Infatti il nuovo testo approvato prevede che, in mancanza di variazioni progettuali e/o se non sono intervenute ulteriori esigenze di tutela, non sarà necessaria la relazione paesaggistica . Inoltre non si dovrà indire la conferenza di servizi quando per la realizzazione dell’intervento, oltre all’autorizzazione paesaggistica, non sono richiesti altri titoli abilitativi o sono necessari titoli abilitativi semplificati, come la Segnalazione certificata di inizio attività (Scia) e la Comunicazione di inizio lavori asseverata (Cila).

Disciplina di Raccordo con la "SCIA 2"

Come già evidenziato nel DpR è previsto il raccordo con la SCIA 2 . In merito, il Ministero per la Semplificazione ha pubblicato due guide sulla SCIA: una per i cittadini e le imprese, l'altra per la Pubblica Amministrazione. https://www.pa-online.it/GisMasterWebS/SU/SU.aspx IdCliente=001090&IdSU=Suap&IdPage=NewsDett&KeyNewsDett=47

Quindi, non rimane che attendere la pubblicazione in G.U. del DPR, poi le misure di semplificazione saranno operative.

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