Art 1125 cc: ripartizione spese di soffitti, volte e solai.

L’art.1125 cc disciplina la ripartizione delle spese di manutenzione e di ricostruzione dei soffitti, delle volte e dei solai all'interno del condominio. Nonostante sia una legge derogabile, raramente i regolamenti di condominio si affidano a modalità diverse rispetto a quella stabilita dall’art. 1125, la quale afferma che:
“Le spese per la manutenzione e ricostruzione dei soffitti, delle volte e dei solai sono sostenute in parti eguali dai proprietari dei due piani l’uno all’altro sovrastanti, restando a carico del proprietario del piano superiore la copertura del pavimento e a carico del proprietario del piano inferiore l’intonaco, la tinta e la decorazione del soffitto.”
Seguendo l’art 1125 del Codice Civile quindi tutte le spese che riguardano i soffitti, le volte e i solai devono essere equamente divisi tra i proprietari dei due appartamenti in cui, il proprietario del piano superiore si occuperà del pavimento; il proprietario dell’appartamento inferiore si occuperà dell’intonaco, della tinta e la decorazione del soffitto, per quanto riguarda invece le spese riguardanti il solaio, il soffitto e la volta, la spesa dovrà essere divisa in egual misura.
Infatti se analizziamo la struttura dei solai hanno la funzione di dividere i due appartamenti orizzontalmente al fine di fornire da una parte sostegno e dall’altra copertura, per questo motivo i solai sono di proprietà comune dei due condomini mentre il pavimento appartiene esclusivamente al condomino del piano superiore e il soffitto al condomino del piano inferiore.
L’ articolo 1125 cc fu introdotto in sostituzione dell’articolo 562 comma 3 del 1865, il quale stabiliva che: “il proprietario di ciascun piano o porzione di esso fa e mantiene il pavimento su cui cammina, le volte, i solai e i soffitti che coprono i luoghi di sua proprietà”. In questo modo i lavori di ristrutturazione, manutenzione e ricostruzione venivano divisi in due parti: il pavimento a carico dell’inquilino del piano superiore e l’intero solaio e il soffitto erano a carico del condomino dell’appartamento inferiore che ingiustamente doveva accollarsi la spesa in maggiore misura.
Solo in seguito ci si è accorti dell’ingiusta divisione della spesa e nel 1942 venne appunto introdotto l’articolo 1125 del Cod. Civile. Tuttavia è bene sottolineare la derogabilità dell’art.1125 come tutte le altre disposizioni riguardanti la ripartizione delle spese. Nel caso in cui infatti tutti i condomini fossero d’accordo su un altra soluzione nella ripartizione delle spese non necessariamente dovranno attenersi a quanto stabilito dall’articolo in questione.