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CONTROVERSIE ENERGIA, CONCILIAZIONE OBBLIGATORIA

CONTROVERSIE ENERGIA, CONCILIAZIONE OBBLIGATORIA

Conciliazione obbligatoria dal 2017 per controversie energia : elettrica e gas

Con un comunicato stampa, del 06/05/2016, L’Autorità per l’Energia Elettrica, il Gas e il Servizio Idrico Integrato (AEEGSII) informa che dal gennaio 2017 i clienti di energia elettrica e gas, domestici e non, inclusi anche i prosumers (ovvero chi produce e consuma energia), in caso di controversie legate a problemi di energia elettrica, gas e acqua, in via extragiudiziale, possono attivare varie forme di procedure ADR (Risoluzione Alternativa della Disputa), cioè quelle regolate dai Protocolli di Conciliazione Paritetica presso gli esercenti che li hanno sottoscritti, e quelle presso le Camere di Commercio, oppure la Conciliazione attivabile presso la stessa Autorità. Cfr. http://www.autorita.energia.it/it/com_stampa/16/160506cs.htm#

Questa, una delle novità contenute nel Testo Integrato Conciliazione (TICO), approvato dall'Autorità per l'energia, con cui si adotta una disciplina organica delle procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie, riformando l'attuale regime che permette di scegliere tra il Servizio Conciliazione o i reclami di secondo livello allo Sportello per il consumatore. Viene così attuato quanto previsto dalla legge istitutiva dell'Autorità e dal Codice del consumo nonchè dalla Delibera 05 maggio 2016: 209/2016/E/com Adozione del testo integrato in materia di procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie tra clienti o utenti finali e operatori o gestori nei settori regolati dall'Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico .

Quindi, dal gennaio 2017, dopo il reclamo all'operatore, il tentativo di conciliazione presso il Servizio dell'Autorità per le controversie dei clienti di energia elettrica e gas nei confronti delle imprese , che saranno obbligate a prendervi parte, diventa il principale luogo di risoluzione delle problematiche tra le parti.

Comunque, in caso di insuccesso del tentativo di conciliazione questo diviene condizione indispensabile per eventualmente rivolgersi al giudice.

Due le procedure possibili

Come sopraindicato, due gli "itinerari", alternativi (cioè quelle regolate dai Protocolli di Conciliazione Paritetica presso gli esercenti che li hanno sottoscritti, e quelle presso le Camere di Commercio, oppure la Conciliazione attivabile presso la stessa Autorità), che, una volta avviati, non consentono sovrapposizioni. Infatti una volta esperito e fallito quello della Conciliazione Paritetica presso i vari Esercenti che l’hanno sottoscritta, o quello presso le Camere di Commercio, ci si può rivolgere soltanto alla giustizia ordinaria, e non a quella dell’Autorità. Così come una volta esperita e fallita quella con l’Autorità, resta solo il ricorso alla giustizia ordinaria, con il verbale di mancato accordo.

Per quanto riguarda l’accesso alla Conciliazione presso l’Autorità, condizione indispensabile è di aver scritto prima un reclamo contro i disservizi dell’Esercente. Se si ottiene una risposta parziale o non soddisfacente, si può attivare la procedura, entro il termine di massimo 1 anno dall'invio del reclamo. Se invece al reclamo non viene data risposta, si può attivare la procedura conciliativa dopo soli 50 giorni dall'invio. Gli esercenti, dal canto loro, saranno obbligati a parteciparvi. L'incontro conciliativo dovrà avvenire entro 30 giorni dalla richiesta di attivazione e non prima comunque di 10 giorni dalla relativa comunicazione alle parti. Viene considerato in ogni caso “tentativo di conciliazione” il primo incontro fissato davanti al conciliatore, anche se si concludesse con un mancato accordo o con la mancata comparizione della controparte, fermo restando eventuali procedimenti sanzionatori nei confronti dell'esercente inadempiente. La conciliazione inoltre non blocca eventuali provvedimenti giudiziari urgenti e cautelari da parte del giudice in favore del cliente.

Tempi rapidi se la fornitura è sospesa

Inoltre si avranno tempi più rapidi se, la fornitura, risulta sospesa, quando in essere vi sia già una fattura contestata con reclamo inviato tempestivamente nei termini. In tal caso la fissazione del primo incontro dovrà avvenire entro 15 giorni dalla richiesta anziché 30 e non prima di 5 dalla comunicazione alle parti anziché 10. In questo caso la parte non potrà chiedere un rinvio dell'incontro, facoltà invece possibile nei casi standard.

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