In arrivo DDL per la demolizione dei manufatti abusivi

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In procinto di essere approvato definitivamente il DDL per la Demolizione degli abusi edilizi

E' in procinto di essere approvato definitivamente il DDL per la Demolizione di manufatti abusivi; con indicati i criteri e procedure per gli abbattimenti .
Anticipate anche modifiche al Testo Unico per l' Edilizia ( DPR 380/01), oltre all'istituzione presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di un Fondo di rotazione dotato di 50 milioni di euro e della Banca Dati Nazionale sull'abusivismo edilizio.

Di nuovo all'esame della Camera, per l'approvazione definitiva, il disegno di legge recante "Disposizioni in materia di criteri di priorità per l'esecuzione di procedure di demolizione di manufatti abusivi" già approvato dal Senato il 17/05/2017 ; dopo vari altri passaggi parlamentari e un iter particolarmente lungo e tortuoso (ricordiamo che il DDL è stato presentato in Parlamento il 22/01/2014).

Il provvedimento in esame conferma, per la fase relativa all'esecuzione delle demolizioni, l'attuale sistema, secondo il quale sono competenti :

  • l'autorità giudiziaria, in presenza di una condanna definitiva del giudice penale per reati concernenti abusivismo edilizio, nel caso in cui la demolizione non sia stata ancora eseguita;
  • le autorità amministrative (Comuni, Regioni e Prefetture), fuori dall'ipotesi di cui sopra, che procedono secondo quanto previsto dal T.U. Edilizia (D.P.R. 380/2001) nelle forme del processo amministrativo.

DEMOLIZIONI ATTIVATE DALLE PROCURE

Il DDL, inserendo una nuova lettera all'art. 1, comma 6, del D. Leg.vo 106/2006 (Attribuzioni del procuratore della Repubblica) e attribuisce così al Procuratore della Repubblica il compito di determinare i criteri di priorità per l'esecuzione o degli ordini di demolizione delle opere abusive; altrimenti, degli ordini di rimessione in pristino dello stato dei luoghi, quando si sia in presenza di condanna definitiva per l'esecuzione di lavori su beni paesaggistici in assenza o in difformità dell'autorizzazione edilizia. Il Procuratore, nel dover determinare i criteri di priorità per le demolizioni, si prevede che dovrà tener conto,:

  1. degli immobili di rilevante impatto ambientale o costruiti su area demaniale o in zona soggetta a vincolo ambientale e paesaggistico, o a vincolo sismico, o a vincolo idrogeologico o a vincolo archeologico e storico-artistico;
  2. degli immobili che per qualunque motivo costituiscono un pericolo per la pubblica e privata incolumità , nell'ambito del necessario coordinamento con le autorità amministrative preposte;
  3. degli immobili nella disponibilità di soggetti condannati per i reati di cui all'articolo 416-bis c.p. ("associazione di tipo mafioso") o per i delitti aggravati ai sensi dell'art. 7 del D.L. 13/05/1991, n. 152, o di soggetti ai quali sono state applicate misure di prevenzione ai sensi della L. 31/05/1965, n. 575 e del D. Leg.vo 06/09/2011, n.159.

Comunque il Procuratore , nel determinare i criteri di priorità , deve dare precedenza agli immobili in corso di costruzione o non ancora ultimati alla data della sentenza di condanna di primo grado e agli immobili non stabilmente abitati.

DEMOLIZIONI ATTIVATE DALLE AUTORITA' AMMINISTRATIVE

L'art. 2 del DDL prevede la sostituzione dell'art. 41 del D.P.R. 380/2001 (T.U. Edilizia), disponendo la revisione della procedura di demolizione delle opere abusive ad opera delle Regioni, dei Comuni e delle Prefetture.

Quindi ai sensi del nuovo art. 41, entro il mese di dicembre di ogni anno il responsabile competente dell'ufficio comunale deve trasmettere al Prefetto e alle altre amministrazioni statali e regionali preposte alla tutela, l'elenco delle opere non sanabili che non sono ancora state demolite o ripristinate e per le quali è inutilmente decorso il termine di 270 giorni entro il quale il Comune è tenuto a concludere il procedimento di demolizione.

Di particolare rilievo è l'estensione anche al Comune, che procede alla demolizione, della possibilità di avvalersi di imprese private o delle strutture tecnico-operative del Ministero della difesa, come già previsto per il Prefetto.

ISTITUITO UN FONDO PER LE DEMOLIZIONI DEGLI ABUSI

Il DDL in esame inoltre prevede, l'istituzione di un Fondo di rotazione presso il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, per integrare le risorse necessarie agli interventi di demolizione di competenza comunale.

Viene stabilito che la concessione di risorse finanziarie sia garantita da una convenzione che preveda la restituzione delle stesse entro 10 anni.

BANCA DATI NAZIONALE SULL'ABUSIVISMO EDILIZIO

Prevista anche la costituzione di una banca dati sull'abusivismo edilizio, presso il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, al fine di garantire la trasparenza e l'efficacia dell'azione amministrativa.

Viene stabilito infatti che tutte le autorità competenti dovranno trasmettere alla banca dati le informazioni in loro possesso sugli abusi edilizi e che il tardivo inserimento delle informazioni nella banca dati comporta una sanzione pecuniaria di 1000 euro in capo al funzionario inadempiente.

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