Ecobonus 110% Nuove Costruzioni: è possibile usufruirne?

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Ecobonus 110%: di che che cosa si tratta esattamente? Quando si parla di superbonus 110% si intende una detrazione pari al 110% che è stata introdotta nel luglio del 2020 dal Decreto Rilancio e che viene destinata a specifici lavori sugli immobili. Si tratta nel dettaglio di interventi di riqualificazione energetica, ma anche di interventi antisismici e di interventi di installazione di impianti fotovoltaici. La detrazione viene concessa anche per gli interventi effettuati all’interno dei condomini o all’interno delle abitazioni singole ed è valida per tutti i lavori che sono stati effettuati a partire dal 1° luglio 2020, ma con scadenze differenziate in base alla tipologia di immobile e di intervento. Ma è possibile usufruire dell’Ecobonus 110% nuove costruzioni? Vediamo nel dettaglio gli interventi che è possibile effettuare e su quali tipo di costruzioni.

Ecobonus 110%, è valido sulle nuove costruzioni?

L’Ecobonus 110% è una detrazione fiscale pari al 110% ed è valida per tutti i lavori che vengono effettuati a partire dal 1° luglio 2020: si tratta della fruizione diretta della detrazione o in alternativa di un contributo anticipato come sconto dai fornitori dei beni oppure in alternativa della cessione del credito pari alla detrazione che spetta. Possono usufruire dell’ecobonus tutte le persone fisiche che siano possessori dell’immobile (proprietà, alla nuda proprietà, usufrutto). Può usufruire dell’ecobonus 110% anche chi abita in un immobile grazie a un contratto di locazione regolamente registrato e ovviamente dopo aver ricevuto il consenso necessario da parte del proprietario. Ma subito dopo la proroga dell’ecobonus 100% che consente di rendere più efficiente e moderna l’abitazione, sono sorti i primi quesiti: l'ecobonus 110% è valido sulle nuove costruzioni? Se l’abitazione è ancora in costruzione, è possibile usufruire di questa super agevolazione o no? La risposta è negativa perché le nuove costruzioni non possono usufruire dell’ecobonus. Il requisito necessario per poter accedere alla detrazione fiscale edilizia, e quindi anche al superbonus, è che i lavori dovranno essere necessariamente effettuati sul patrimonio edilizio già esistente, già iscritto al Catasto e già registrato. A chiarire è stata una recente risoluzione indicata dall’Agenzia delle Entrate. La detrazione 110% non spetta nel caso in cui si tratti di “interventi di nuova costruzione”. Se si effettua una ristrutturazione senza demolizione dell’immobile già esistente, ma si effettua solo un ampliamento della volumetria, la detrazione 110% spetta solamente ed esclusivamente per le spese sostenute sulla parte già esistente e registrata al catasto. Se l’intervento viene effettuato su un’opera non ancora terminata, vengono invece a mancare tutti i requisiti di completezza formale e sostanziale necessari per la richiesta del Superbonus 110%. In effetti l’ecobonus 110% esclude alcune categorie di edifici per un motivo molto semplice. L’agevolazione straordinaria prevista consente di migliorare le abitazioni esistenti che spesso tendono ad avere consumi energetici troppo alti. L’obiettivo invece è di garantire sostenibilità e risparmio a tutti, ecco perché vengono escluse dal Superbonus le abitazioni in fase di nuova costruzione. In questo caso le abitazioni sono costruite con moderni sistemi di efficienza energetica e di isolamento che non richidono ulteriori nuovi interventi. Per la riqualificazionedegli edifici esistenti, è stato prorogato anche il bonus ristrutturazioni 110% 2021.

Le eccezioni

È pur vero che esistono una serie di eccezioni: ad esempio una nuova costruzione non può usufruire dell’ecobonus 100%. Ma quando viene presentata la Comunicazione di Fine Lavori, se sono presenti gli altri requisiti richiesti, è poesie accedere all’agevolazione del 110%. Nel caso in cui si vogliano effettuare dei lavori di ristrutturazione con ampliamento, è possibile richiedere l’ecobonus 110%, solo per la parte di abitazione esistente, ma non per la parte di ampliamento che corrisponde a a una nuova costruzione. Infine, il Superbonus 110% vale anche per demolire e ricostruire un edificio, ma solo in caso di ristrutturazione edilizia e non come nuova costruzione. Fa anche eccezione l’installazione dell’impianto fotovoltaico dato che si tratta di un intervento “trainato” che rientra pertanto nel bonus, ma solo se compiuto in contemporanea a un intervento “trainante”, uno degli interventi fondamentali per l’accesso all’ecobonus.


Requisiti per l’accesso all’ecobonus

Ma quai sono i requisiti per l’accesso all’ecobonus 100%? Sono previsti tre categorie di lavori che vengono identificati come lavori trainanti.


Si tratta nel dettaglio:

1. Lavori di isolamento termico

2. Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale

3. Interventi antisismici (per tutte le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021)


Oltre ai tre interventi trainanti si sono poi i lavori trainati che consentono ugualmente di accedere al bonus.

Ecco nel dettaglio gli interventi trainati:

1. interventi di efficientamento energetico

2. installazione di impianti solari fotovoltaici

3. infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici

4. interventi per l’eliminazione di barriere architettoniche

I requisiti

Tutti gli interventi che consentono la richiesta della detrazione del 110% sono relativi a immobili che risultino essere già esistenti e dotati di impianto di climatizzazione che funzioni o o che possano essere riattivabili La detrazione del 110% viene concessa però se viene assicurato il miglioramento di almeno 2 classi energetiche insieme ad altri interventi di efficientamento energetico. In ogni caso è sempre necessario almeno il passaggio alla classe energetica più alta, passaggio dovrà essere dimostrato con il nuovo l’attestato di prestazione energetica (A.P.E.) e rilasciato da un tecnico abilitato. Per ottenere il superbonus è ovviamente necessario anche pagare con un bonifico bancario o postale parlante che riporti esattamente la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione, ma anche la partita Iva del soggetto destinatario del bonifico. Il bonifico dovrà essere effettuato a una data successiva a quella della fattura.

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