Edilizia scolastica: nuove norme tecniche per le costruzioni

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Le nuove Norme Tecniche per le Costruzioni pubblicate in Gazzetta Ufficiale contengono un'importante novità al cap.8 - Costruzioni Esistenti, in materia di edilizia scolastica. In particolare, nella sezione riguardante gli interventi di miglioramento viene indicato che, a meno di specifiche situazioni relative ai beni culturali, per le costruzioni di classe III ad uso scolastico e di classe IV il valore di zE, a seguito degli interventi di miglioramento, deve essere comunque non minore di 0,6, mentre per le rimanenti costruzioni di classe III e per quelle di classe II il valore di zE, sempre a seguito degli interventi di miglioramento, deve essere incrementato di un valore comunque non minore di 0,1.

Questo contempera oltre alla sicurezza più esigenze, come la tutela del patrimonio storico e la disponibilità di risorse, intervenendo tra l'altro sulle questioni emerse a seguito di una recente sentenza della Corte di Cassazione proprio relativa alla sicurezza di un edificio scolastico.

Interventi di miglioramento: andiamo nello specifico

Le nuove NTC 2018 prevedono che il livello di sicurezza della costruzione sia quantificato attraverso il coefficiente zE che rappresenta il rapporto tra lʹazione sismica massima sopportabile dalla struttura e l’azione sismica massima che si utilizzerebbe nel progetto di una nuova costruzione. Lʹentità delle altre azioni contemporaneamente presenti è generalmente la stessa assunta per le nuove costruzioni.

Vengono introdotti dei limiti sul coefficiente zE che le strutture devono rispettare a seguito dell’intervento di miglioramento sismico. Le verifiche variano in funzione del tipo di costruzione (classe).

La valutazione della sicurezza e il progetto di intervento dovranno essere estesi a tutte le parti della struttura potenzialmente interessate da modifiche di comportamento, nonché alla struttura nel suo insieme.

In linea generale, per la combinazione sismica delle azioni, il valore di zE può essere minore dell’unità, mentre:

  • A meno di specifiche situazioni relative ai beni culturali, per le costruzioni di classe III ad uso scolastico e di classe IV il valore di zE, a seguito degli interventi di miglioramento, deve essere comunque non minore di 0,6;
  • Per le rimanenti costruzioni di classe III e per quelle di classe II il valore di zE, sempre a seguito degli interventi di miglioramento, deve essere incrementato di un valore comunque non minore di 0,1;
  • Nel caso di interventi che prevedano l’impiego di sistemi di isolamento, per la verifica del sistema di isolamento, si deve avere almeno zE =1,0.

Lucia Franco

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