Imposta sulle donazioni immobiliari

Imposta Sulle Donazi...

La disciplina relativa all’imposta sulle donazioni  e all’imposta sulle successioni è contenuta all’interno del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346.

Soppressa nel 2001, è stata reintrodotta con il decreto legge n. 262/2006. E’ così dovuta nel caso di: costituzione di vincoli di destinazioni di beni; trasferimenti a titolo gratuito di bene, comprese le liberalità.

I beneficiari del trasferimento o vincolo di destinazione sono i soggetti passivi dell’imposta sulle donazioni. Le aliquote dovute variano a seconda del grado di parentela, dal 4 al 6% fino ai parenti entro il 4° grado, affini in linea retta, collaterale sino al 3° grado, all’8% per gli altri parenti.

Per quanto riguarda la franchigia, va ricordato che, nel caso di più donazioni o liberalità ricevute dalla stessa persona, essa spetta una sola volta per beneficiario. Va riferita, inoltre, all’ammontare complessivo delle donazioni o liberalità posti in essere da un donante a favore dello stesso beneficiario. Le aliquote andranno applicate: alla quota totale dei beni al netto degli oneri sostenuti, ed al netto della franchigia qualora spettante; al valore delle quote dei beni o diritti attribuiti se la donazione è fatta a favore congiuntamente di più soggetti.

Per quanto riguarda gli atti concernenti beni immobili, ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, la base imponibile varierà a seconda di determinati indici. Ad esempio, in caso di piena proprietà, sarà pari al valore venale in comune commercio; in caso di proprietà gravata da diritti reali di godimento, sarà pari alla differenza tra valore della piena proprietà  e quella del diritto cui è gravata; in caso di diritti di usufrutto, uso e abitazione: ai sensi dell’art. 17 il valore è determinato moltiplicando il valore della piena proprietà per il saggio legale d’interesse; in caso di diritto dell’enfiteuta, la a base imponibile sarà pari a 20 volte il canone o se maggiore dalla differenza tra piena proprietà e somma dovuta per l’affrancazione.

La medesima legge prevede all’art. 3 delle esenzioni dall’imposta, esse riguardano: trasferimenti a favore di Stato, delle Regioni, delle Province e dei Comuni; trasferimenti a favore di enti pubblici e di fondazioni o associazioni legalmente riconosciute, Onlus, movimenti e partiti politici,  enti che perseguono finalità di tipo religioso; trasferimenti effettuati anche tramite i patti di famiglia, a favore dei discendenti e del coniuge, di aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni.

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