Incompatibilità del giudice tributario: analisi e normativa
Il principio dell'imparzialità e della terzietà del giudice, sancito dall’articolo 111 della Costituzione, è al centro della normativa che regola le cause di incompatibilità nell’ambito della giustizia tributaria. In questo contesto, emerge chiaramente che qualsiasi forma di consulenza tributaria, in virtù della formulazione dell’articolo 8, comma 1, lettera i), del Dlgs n. 545/92, risulta incompatibile con l’esercizio delle funzioni di giudice tributario.
Evoluzione della normativa sull'incompatibilità
In origine, l’articolo 8 del Dlgs n. 545/92 identificava come cause di incompatibilità solo le attività di assistenza o rappresentanza dei contribuenti in controversie tributarie. Successivamente, con il Dlgs n. 449 del 1997, il legislatore ha ampliato la portata della norma includendo anche la consulenza tributaria.
Con l’ulteriore modifica introdotta dall’articolo 84 della legge n. 342/2000, è stato stabilito che, dal 1° ottobre 2001, qualsiasi forma di consulenza tributaria, anche saltuaria o accessoria ad altre prestazioni, rende il giudice incompatibile. Questa estensione normativa mira a prevenire ogni conflitto di interesse, proteggendo il valore dell’imparzialità.
Il ruolo della giurisprudenza
Il Consiglio di Stato, con la decisione n. 3760 del 2007, ha confermato l’incompatibilità legata alla consulenza tributaria, sottolineando che non è necessaria una verifica concreta sul contenuto o sulla continuità dell’attività. Il semplice esercizio di consulenza tributaria, in qualsiasi forma, è sufficiente a determinare l’incompatibilità.
In una controversia, ad esempio, il giudice tributario impugnò un provvedimento di decadenza dall’incarico, sostenendo l’opinabilità del concetto di consulenza tributaria. Tuttavia, il Consiglio di Stato accolse l’appello del Ministero dell’Economia e delle Finanze, ribadendo che la normativa vigente non consente deroghe.
Anche i tribunali amministrativi regionali (TAR) si sono pronunciati in linea con questo orientamento. Ad esempio, il TAR Toscana (sentenza n. 2084/2006) ha stabilito che l’incompatibilità sussiste anche quando la consulenza tributaria è svolta indirettamente, tramite uno studio associato, considerandola un possibile conflitto d'interesse.
Segnalazione delle cause di incompatibilità
Le parti del processo, gli uffici finanziari e le Direzioni regionali delle entrate hanno un ruolo cruciale nell’individuare le cause di incompatibilità. Una circolare del 1998 richiamava l’attenzione degli uffici sulla necessità di segnalare tempestivamente al Presidente della Commissione tributaria o al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria eventuali situazioni di incompatibilità.
Qualora un giudice incompatibile partecipi a un giudizio, la pronuncia è considerata nulla, con conseguenze rilevabili d’ufficio nei successivi gradi di impugnazione.