Art.90 comma 8 - Codice dei contratti dice no all'esclusione dei progettisti

Il Disegno di Legge Europea 2013-bis, approvato in via preliminare il 20 settembre dal Consiglio dei Ministri, introduce modifiche significative al Codice dei Contratti (Art. 90, comma 8) che regolano le modalità di partecipazione agli appalti e alle concessioni di lavori pubblici da parte dei progettisti. In particolare, la riforma tiene conto delle normative europee e mira a correggere le procedure che avevano portato l’Italia a essere oggetto di contenziosi e procedure pre-contenziose con l'Unione Europea.
Modifiche introdotte e impatti sul mercato degli appalti pubblici
Il Codice degli Appalti prevedeva che i progettisti non potessero partecipare agli appalti o alle concessioni di lavori pubblici per i quali avevano svolto attività di progettazione. Tale principio, volto a garantire la concorrenza tra i vari operatori del settore, veniva applicato anche ai subappalti e ai cottimi, nonché alle eventuali partecipazioni da parte di soggetti collegati all’affidatario del contratto di progettazione. Il principio era chiaro: evitare conflitti di interesse che potessero compromettere l’imparzialità delle procedure di selezione degli operatori economici.
Con le modifiche introdotte dal Disegno di Legge Europea 2013-bis, il divieto è stato ridefinito, escludendo la partecipazione diretta degli affidatari di incarichi di progettazione, ma precisando che la partecipazione agli appalti o alle concessioni non è vietata qualora il progettista possa dimostrare che la sua esperienza di progettazione non comporta un vantaggio tale da falsare la concorrenza. Questo cambiamento rende la normativa più flessibile, permettendo a chi ha svolto incarichi di progettazione di partecipare agli appalti, ma solo a condizione che non emerga un potenziale conflitto di interesse che comprometta la trasparenza e l’equità del processo di gara.
La reazione del governo e la necessità di adeguamento
Il ministro per gli Affari Europei, Enzo Moavero Milanesi, ha sottolineato che il governo italiano sta agendo per ridurre il numero di procedure di infrazione al diritto europeo. Questo intervento legislativo si inserisce nell’ambito di un pacchetto di modifiche che l’Italia sta attuando per adeguare la propria normativa interna agli obblighi imposti dalla Commissione Europea. Nonostante le modifiche siano state approvate dal Consiglio dei Ministri, il disegno di legge dovrà essere esaminato dalla Conferenza Stato-Regioni prima di essere sottoposto alla definitiva approvazione parlamentare.
La nuova logica alla base della modifica
L’introduzione del comma 8-bis evidenzia un’importante apertura alla flessibilità nella gestione degli appalti. La modifica offre una via d’uscita per quei casi in cui l’esperienza accumulata dal progettista non conferisca un vantaggio competitivo, ma possa piuttosto rappresentare una risorsa utile per il buon esito del progetto. Questo provvedimento risponde alla necessità di semplificare la normativa e di consentire la partecipazione degli operatori del settore senza compromettere la trasparenza delle gare pubbliche.
Considerazioni finali e impatti sulla concorrenza
La modifica non elimina del tutto il divieto di partecipazione degli stessi progettisti agli appalti per i quali hanno curato la progettazione, ma consente una maggior libertà di accesso al mercato, prevedendo una valutazione caso per caso in base alla trasparenza e alla concorrenza. Non si tratta di una liberalizzazione totale, ma piuttosto di un adeguamento alle prassi europee, che cercano di bilanciare la necessità di evitare conflitti di interesse con quella di migliorare l’efficienza e la competitività nel settore degli appalti pubblici.
Questa riforma ha potenziali implicazioni positive sia per i professionisti che operano nel settore della progettazione, sia per le amministrazioni pubbliche, che potrebbero beneficiare di una maggiore partecipazione di operatori qualificati e di una concorrenza sana che non distorca l'esito delle gare. L’importante sarà garantire che non vengano intaccati i principi di trasparenza e correttezza che devono sempre caratterizzare gli appalti pubblici.