Novità per terre e rocce da scavo

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Vista la situazione di incertezza che si è andata a creare a seguito di numerosi provvedimenti legislativi per il settore edile, di certo non potevano mancare dei provvedimenti che vanno a modificare il regime normativo relativo alla gestione delle terre e delle rocce da scavo.

In base al decreto legge del 21 giugno 2013, la gestione delle terre e rocce come sotto prodotto al posto di rifiuto a partire dal 22 giugno 2013 è soggetta alle indicazioni del DM solo per le attività e le opere soggette a Autorizzazione Ambiente Legale Integrata o Valutazione di Impatto Ambientale.

Per tutte le opere che non sono soggette a queste procedure, dal 22 giugno in poi sarà necessario applicare le regole generali previste dall’articolo 184 bis del Dlgs 152/06. Nella maggior parte dei casi di regole che non sono oggetto di specifica regolamentazione di ordine procedurale e pertanto è l’impresa a dover riuscire senza problemi a rispettare l’osservanza delle indicazioni.

In alternativa nei casi in cui non fosse possibile ipotizzare questa normativa, nei cantieri non soggetti a VIA-AIA il DM 161/12 non è applicabile per effetto dell’articolo 41 del 69/13, in questo caso sarà necessario seguire le indicazioni dell’articolo 186 DLGS.

Inoltre ci teniamo a precisare che ilo 26 giugno 2013 era entrata in vigore la legge n 71 relativa alla conversione al decreto legge 43 per l’Expo 2015 e di conseguenza le emergenze ambientali in questione hanno subito una nuova modifica.

In questo caso i volumi di scavo sino a 6 mila mc si applicheranno nuovamente le indicazioni dell’articolo 186 Dlgs 152.

L’Associazione Nazionale Edilizia ritiene che questi interventi siano un po’ improvvisati e che nei casi in cui sarà necessario effettuare nuovi interventi è meglio attendere le indicazioni da parte del Ministero dell’Ambiente.

In Italia esistono troppe leggi e per giunta vengono modificate di continuo.

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