Per un container serve il permesso a costruire

Per Un Container Ser...

Quando serve il permesso di costruire per un container

Il Tar Lazio, con la sentenza n. 119/2019 chiarisce che se un container è stabilmente fissato al suolo e trasforma quindi in modo permanente il territorio serve il permesso di costruire

I fatti in breve

Il proprietario di un terreno presenta ricorso contro il Comune per la sospensione:

· dell’ordinanza di demolizione

· dell’ordinanza di sospensione lavori

relative all’istallazione di un container delle dimensioni approssimative di 5,20 m x 8,00 m x 3 h circa posizionato su un basamento realizzato con mattoni e, di un secondo container utilizzato come deposito attrezzi, delle dimensioni di 4,60m x 2,30 m x 1,70 h circa.

Per il proprietario infatti non vi era la necessità di presentare al Comune un permesso di costruire per i suddetti container perché non collegati stabilmente al suolo.

Per il Tar, viceversa, le opere realizzate necessitano del permesso di costruire in quanto come spiega la giurisprudenza:

" È legittimo il provvedimento recante l’ordine di demolizione di opere edilizie idonee a trasformare in modo permanente il territorio, a causa dell’uso stabile delle stesse, poiché in materia edilizia rileva l’oggettiva idoneità delle strutture installate ad incidere sullo stato dei luoghi, per cui la precarietà va esclusa ogni volta che l’opera sia destinata a fornire un’utilità prolungata nel tempo " (T.A.R. Emilia Romagna Bologna, sez. II, 21/10/2009, n. 1922).

Questa di fatto la conclusione del Tar.

Permesso di costruire e Testo Unico in materia edilizia

Ricordiamo a proposito che l’art. 10 del dpr 380/2001 prevede che per la realizzazione di una nuova costruzione sia necessario il rilascio del permesso di costruire e gli interventi di nuova costruzione sono compiutamente definiti all’art. 3, lettera e).

Inoltre, gli interventi di nuova costruzione sono quelli di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti. Sono comunque da considerarsi tali:

· e.1) la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l’ampliamento di quelli esistenti all’esterno della sagoma esistente, fermo restando, per gli interventi pertinenziali, quanto previsto alla lettera e.6);

· e.2) gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal Comune;

· e.3) la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato;

· e.4) l’installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione; (punto da ritenersi abrogato implicitamente dagli artt. 87 e segg. del d.lgs. n. 259 del 2003)

· e.5) l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee o siano ricompresi in strutture ricettive all’aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, in conformità alle normative regionali di settore;

· e.6) gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell’edificio principale;

· e.7) la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attività produttive all’aperto ove comportino l’esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato.

Condividi questo articolo:

Articoli simili: