Legge per la Concorrenza , ai Professionisti l'obbligo di preventivo

Legge Per La Concorr...

Per le professioni ordinistiche obbligo di preventivo

Scattato dal 29 agosto 2017 , l'obbligo per i professionisti di redigere un preventivo scritto e di indicarvi titoli e specializzazioni.

A prevederlo la Legge per la Concorrenza (L. 124/2017)

I professionisti dovranno quindi esplicitare, obbligatoriamente al cliente, in forma scritta , o anche digitalmente (mail, Pec) , il grado di complessità dell'incarico e tutte le informazioni utili sugli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico stesso. Il compenso quindi sarà reso noto, sempre e obbligatoriamente in forma scritta o digitale, con un preventivo di massima e pattuito in base alle voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi.

Si consolidano quindi gli adempimenti introdotti dal Decreto Liberalizzazioni (DL 1/2012 così come convertito nella Legge 27/2012) che ha previsto la pattuizione del compenso per le prestazioni professionali al momento del conferimento dell'incarico, con tutte le informazioni per la sua chiara quantificazione, nonchè l'indicazione degli estremi della polizza assicurativa professionale.

Le condizioni generali delle polizze assicurative per la responsabilità civile professionale, poi, devono comprendere l'offerta di un periodo di ultrattività decennale. In altre parole, il periodo di copertura dei sinistri da prevedere deve essere esteso alle richieste di risarcimento presentate, per la prima volta, entro dieci anni dalla scadenza della polizza. Ossia, deve sempre essere prevista l'offerta di una garanzia postuma grazie alla quale la compagnia assicuratrice obbligata ad ammettere la richiesta di risarcimento anche dopo la scadenza della polizza, purchè, ovviamente, il reclamo faccia riferimento a danni che abbiano avuto origine nel periodo di vigenza della polizza stessa.

Quindi in un'ottica di una maggiore tutela del committente, della trasparenza e della concorrenza, i professionisti iscritti a ordini e collegi dovranno comunicare i titoli posseduti e le eventuali specializzazioni.

Anche in questo caso, si consolida l'orientamento di quanto già previsto dal DPR 137/2012 sulla riforma degli ordinamenti professionali, in base al quale l'indicazione di titoli e specializzazioni però è stata solo una facoltà , mentre nella Legge per la Concorrenza diviene un obbligo, seppur non siano previste sansioni.

La disposizione è così orientata a portare maggiore concorrenza grazie alla maggiore trasparenza, e quindi , portare ad una vera “rivoluzione” nei rapporti fra professionisti e clienti e avere un grande impatto, soprattutto per gli Albi delle professioni tecniche.

Possibile per le Società di Ingegneria assumere commesse dai privati

La Legge per la Concorrenza garantisce, l'apertura del mercato privato alle società di ingegneria, ossia la possibilità per le società di ingegneria, di assumere commesse dai privati.

La disciplina della Legge 266/1997, che ha consentito l'esercizio della professione in forma societaria, viene estesa alle società di ingegneria costituite in forma di società di capitali o cooperative. In questo modo, da una parte il mercato privato si apre definitivamente alle società di ingegneria, dall'altro si afferma la validità dei contratti tra società di ingegneria e privati conclusi a decorrere dall'11 agosto 1997 (Data di entrata in vigore della L 266/1997).

Per operare con i privati, le società di ingegneria dovranno tuttavia stipulare una polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile per gli eventuali danni causati ai clienti dai singoli soci professionisti nell'esercizio dell'attività professionale.

Altresì le società di ingegneria dovranno indicare ai clienti i nominativi dei professionisti responsabili dei progetti e tutte le informazioni inerenti ai loro compensi.

Catasto sottoscrivibile dagli agrotecnici

Con la sentenza 154/2015 La Corte Costituzionale, aveva dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 26 comma 7- ter del DL 248/2007, poi convertito nella Legge 81/2008. I giudici per motivare la loro decisione avevano citato anche una precedente pronuncia (sentenza 441/2000), con la quale la Consulta aveva sottolineato che "la preparazione dell'agrotecnico è rivolta maggiormente agli aspetti economici e gestionali dell' azienda agraria, mentre le competenze in materia di catasto sono circoscritte ad un livello descrittivo".

Ora dopo l'approvazione, della legge sulla Concorrenza che rappresenta un contenitore normativo che interviene sul tema delle competenze, all'articolo 145 della Legge 388/2000, si stabilisce che gli atti catastali, sia urbani sia rurali, possono essere redatti e sottoscritti anche dai soggetti in possesso dei titoli previsti dalla Legge 251/1986, che ha istituito l'Albo nazionale degli Agrotecnici.

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