Asta immobiliare, ecco cosa accade al quarto tentativo

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Come noto, una recente riforma si è "abbattuta" sul mondo delle aste immobiliari, decretando che le esecuzioni non possano contare più di 4 aste giudiziarie. Ma cosa accade nell'ipotesi in cui dopo quattro tentativi di vendita l'immobile non venga aggiudicato? La risposta è abbastanza semplice: se dopo le 4 aste immobiliari la casa rimane ancora priva di acquirente, la procedura si chiude e l'immobile torna nella disponibilità piena del debitore.

Dunque, la riforma ha previsto un numero massimo di aste deserte pari a 4, impedendo in tal modo che la procedura si protragga per troppo tempo, e che il debitore finisca per sentirsi tale a "vita". Ad ogni modo, al fine di poter giungere a una valutazione più congrua di quel che potrebbe accadere, è bene ricordare che dopo 3 aste deserte la legge ha previsto una quarta asta di vendita con alcune regole diverse rispetto a quanto previsto nelle prime tre e, in particolare, con la vendita a prezzo libero. In aggiunta a ciò, c'è un altro motivo che potrebbe spingere a una vendita più facile: al prezzo di base potenzialmente più basso si aggiunge infatti il beneficio (per l'acquirente) di poter disporre di un immobile immediatamente libero, considerato che il giudice avrà già ordinato la liberazione immediata dello stesso, proprio per evitare che l'occupazione della casa possa scoraggiare eventuali compratori.

Se, nonostante tali sforzi, anche la quarta asta dovesse concludersi deserta, il giudice dichiarerà chiuso il pignoramento, restituendo dunque la piena disponibilità dell'immobile al debitore. Al creditore non rimarrà pertanto che cercare soddisfazione delle proprie pretese "altrove": potrebbe ad esempio individuare altri beni da pignorare, considerato che non potrà avviare nuovamente la procedura di esecuzione per lo stesso immobile.

A tutela del debitore, è infine prevista un'importante eccezione alla liberazione dell'immobile, che il giudice non potrà optare nell'ipotesi in cui l'immobile costituisca la prima abitazione del debitore: solamente in questa ipotesi, infatti, il debitore potrà continuare a vivere nell'appartamento anche durante l'esecuzione forzata. Se inoltre l'espropriazione tocca a beni indivisi, è previsto che al coniuge non debitore venga restituito la metà del controvalore del bene, al lordo delle spese di liquidazione.

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