Obbligo assicurazione professionale e linee indirizzo CNI

Obbligo Assicurazion...

Nel caso in cui l’ingegnere va a svolgere l’attività professionale solo in qualità di collaboratore o di consulente di uno studio professionale, il collaboratore che viene assunto dallo studio con il contratto di lavoro subordinato non ha alcun obbligo di stipulare una polizza personale e autonoma. Ciò succede perché le sue prestazioni ricadono nella struttura organizzativa dello studio e si andranno, quindi, a coprire dall’assicurazione a sua volta stipulata dal/i titolare/i.

Se, invece, il rapporto di collaborazione nasce attraverso forme contrattuali diverse, inclusa l’attività di collaborazione con partita Iva o consulenza esterna, il professionista sarà formalmente tenuto ad attivare una formale copertura assicurativa che lo tenga indenne dai “danni derivanti dall’esercizio dell’attività professionale” svolta nei confronti del suo “unico” cliente-committente, in altre parole stiamo parlando dello studio per il quale opera esclusivamente.

Il Centro Studi del Consiglio nazionale degli ingegneri (CNI) ha realizzato delle “Linee di indirizzo sull'assicurazione professionale”, basate sui seguenti interrogativi che riprendiamo direttamente dal servizio FAQ.

I quesiti

Nel documento vengono fornite le risposte ai seguenti dubbi rappresentati dagli ingegneri e dai professionisti italiani:

1) Che natura ha e quali caratteristiche presenta l’obbligo di assicurazione per responsabilità civile professionale?

2) In termini generali, l’obbligo di assicurazione ricade su tutti i professionisti ingegneri iscritti all’Albo?

3) I professionisti ingegneri che operano in qualità di dipendenti di pubbliche amministrazioni, enti pubblici o aziende private sono quindi esonerati dall’obbligo?

4) Nel caso in cui un ingegnere svolga la propria attività professionale esclusivamente in qualità di collaboratore o di consulente di uno studio professionale, sarà esonerato dall’obbligo assicurativo?

5) Gli ingegneri che svolgono la professione in qualità di soci di società di ingegneria o di professionisti hanno l’obbligo di assicurarsi personalmente o è sufficiente la copertura assicurativa della società?

6) È necessario stipulare una polizza per responsabilità civile professionale anche per lo svolgimento di attività che non rientrano tra quelle riservate in via esclusiva ai professionisti ingegneri?

7) Qualora un ingegnere assuma l’incarico di consulente tecnico d’ufficio (CTU) nell’ambito di un procedimento giurisdizionale sarà obbligato a stipulare una polizza per responsabilità civile professionale?

8) È necessario stipulare una polizza per responsabilità civile professionale per lo svolgimento di attività di docenza, a carattere continuativo od occasionale, o di attività di ricerca?

In molti casi è necessario e obbligatorio avere un assicurazione, molti evitano di farla per risparmiare qualche soldo senza valutare attentamente i rischi a cui si va incontro.

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