Ipoteca immobiliare: cancellazione
L’ipoteca è definita nel nostro ordinamento giuridico come “un diritto reale di garanzia su beni immobili e beni mobili registrati”. L’effetto primario dell’istituzione di ipoteca consiste nella possibilità per la banca di espropriare l’immobile in garanzia, in caso di insolvenza del mutuo. Ogni ipoteca deve essere per legge iscritta nel “Registro degli immobili”: alla scadenza della sua durata, che solitamente si intende di 20 anni, l’ipoteca deve essere esplicitamente rinnovata altrimenti si estingue automaticamente. Nel caso di mutui inferiori ai 20 anni è possibile però cancellare l’ipoteca in concomitanza con l’estinzione del mutuo: la ratio di questa previsione può essere comprensibile intuitivamente perché l’ipoteca stessa, non sussistendo più il vincolo obbligatorio da garantire, perde significato. Vanno però considerati anche costi e tempi di questa operazione: fino a poco tempo fa cancellare un’ipoteca prima dei venti anni poteva richiedere un esborso economico relativamente alto e l’iter burocratico si svolgeva solitamente in circa 2 o 3 mesi tramite il rilascio di apposito certificato della banca e per mezzo dell’intervento del notaio . Per i suddetti motivi era opportuno cancellare l’ipoteca solo in ipotesi particolari di convenienza, ad esempio nel caso in cui il bene immobile ipotecato veniva messo in vendita o qualora fosse necessario richiedere una nuova ipoteca sullo stesso immobile. Da circa tre anni la procedura si è notevolmente semplificata, a seguito di un intervento legislativo ad hoc: dal 2 giugno 2007, con l’approvazione del decreto Bersani, una volta estinto un mutuo garantito da ipoteca la banca deve darne comunicazione alla conservatoria entro 30 giorni e quest’ultima, entro lo stesso termine, cancellerà l’ipoteca d’ufficio, senza bisogno di autentica notarile. Sarebbe utile snellire le pratiche burocratiche, nel settore immobiliare in particolare.